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Juventus – Napoli, richiesto provvedimento alla Procura FIGC

Juventus stadium

JUVENTUS NAPOLI TAGLIANDI – Una richiesta di provvedimento contro la Juventus per comportamento discriminatorio è stata presentata alla Procura FIGC dall’avvocato Erich Grimaldi per la decisione del club bianconero di vietare l’acquisto dei tagliandi ai “nati” nella Regione Campania.

“Gli istanti, con riferimento alla decisione dello Juventus Football Club di vietare la trasferta, addirittura ai nati in Campania, seppur residenti in altre regioni, incaricavano lo scrivente studio di inviare diffida, per ottenere l’immediata modifica delle modalità d’acquisto dei biglietti.
Il club bianconero, infatti, a mezzo del proprio sito, in modo assurdo, discriminatorio ed assolutamente anticostituzionale, rendeva noto che la vendita dei biglietti, per la partita Juventus/Napoli del 31.08.19, non era solo vietata, come al solito, ai residenti in Campania ma addirittura a coloro che erano NATI nella citata regione.
La Questura prima e l’Osservatorio, poi, ovviamente, si dissociavano da tale assurda scelta discriminatoria ed il Prefetto di Torino, successivamente, con una nota, invitava i vertici societari, a modificare quanto riportato sul sito ufficiale.
Il DIETROFRONT DELLA JUVENTUS, sul divieto di vendita dei biglietti, ai nati in Campania, per tutti i settori dello stadio (settore ospiti escluso), però, non rimuove gli effetti dell’illegittimo ed assurdo comportamento del club, per aver adottato, inizialmente, una scelta, di contenuto discriminatorio territoriale che, comunque, prima dello svolgimento del match del 31.08.19, merita un adeguato provvedimento sanzionatorio, atteso che un simile atteggiamento della società juventina, non seguito da punizioni esemplari, certamente, stimolerà e giustificherà i cori razziali dei propri tifosi, durante la partita e nel corso del campionato, con conseguenti inevitabili scontri tra le tifoserie.
La Procura Federale, sul punto, si esprimeva con un proprio orientamento, sostenendo che: “la responsabilità oggettiva  trova fondamento nell’esigenza di rendere effettivo e pregnante l’impegno delle società nell’attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l’ordine pubblico o la regolarità nello svolgimento delle gare, nonché nell’attività di stimolo del massimo rispetto delle norme Federali da parte dei soggetti legati alla società al fine di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni.” (cfr. la Relazione sulla giustizia sportiva e responsabilità delle società per i comportamenti dei propri dirigenti).
I comportamenti vietati dagli artt. 11, 12 e 14 dell’ex C.G.S., peraltro, venivano mutuati dall’art. 62 – Tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare – delle Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.), anche per la tutela e la punizione di comportamenti discriminatori per motivi di origine territoriale.
La FIGC, poi, con Comunicato Ufficiale n. 139/A del 17 giugno 2019, pubblicava il nuovo Codice di Giustizia Sportiva, entrato in vigore, a seguito del parere favorevole della Giunta Nazionale del CONI, espresso con delibera n. 258 del’11 giugno 2019.
L’art. 25 del citato nuovo CGS (ex art. 12), al riguardo, prevede la responsabilità delle società sportive per la “prevenzione di fatti violenti” ed, al comma 3, stabilisce una responsabilità oggettiva “….per ogni manifestazione incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, DENIGRAZIONE O INSULTO PER MOTIVI DI ORIGINE TERRITORIALE”.
L’art. 28 del predetto CGS, altresì, stabilisce, al comma 1, che “Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.
“Le società, pertanto, sono responsabili – come disposto dal comma 4 – …. per cori, grida e OGNI ALTRA MANIFESTAZIONE che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”.
L’art. 8 del nuovo CGS, altresì, prevede le “Sanzioni a carico delle società” stabilendo che: “1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall’art. 10”.
La Fifa, altresì, con la nuova edizione del codice disciplinare, entrato in vigore il 15 luglio 2019, di fatto, adottava il principio della “tolleranza zero” al razzismo e a qualsiasi forma di discriminazione (in collaborazione con la rete FARE), in linea con le dichiarazioni del Presidente della FIFA, secondo cui la discriminazione non trova posto nel calcio e la FIFA non deve esitare ad affrontare qualsiasi forma di comportamento discriminatorio, anche con riferimento all’origine geografica, con l’adozione di sanzioni esemplari.
Analogamente, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che, nel vietare all’art. 21 “qualsiasi forma di discriminazione”, ne individuava tra i possibili motivi l’appartenenza ad una minoranza nazionale e la nascita.
Il divieto di discriminazione rappresenta, difatti, nel nostro ordinamento, l’espressione specifica del più generale principio di uguaglianza, costituzionalmente tutelato, temperato dal criterio di ragionevolezza che impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.
Il comportamento discriminatorio dello Juventus Football Club, per quanto esposto, oltre ad essere gravissimo, è assolutamente unico nel suo genere e rappresenta un precedente pericoloso, nella storia dello sport e del calcio, che merita una sanzione esemplare.
Per tali motivi, con la presente, si invitano la Procura Federale, nonché gli Organi della Giustizia Sportiva, il CONI, la FIGC, la Lega Serie A, l’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio per lo Sport ovvero chi di essi ritenuto competente a valutare l’illegittimo, discriminatorio e razziale comportamento della società juventina ed adottare, congiuntamente o disgiuntamente, un provvedimento sanzionatorio, ad hoc, commisurato alla rilevanza ed unicità dell’episodio e del coinvolgimento di tutti i cittadini, nati nel territorio campano, affinché vengano scoraggiati ulteriori comportamenti razziali e discriminatori.
Si richiede, altresì, l’immediato e necessario intervento della società sportiva SSC Napoli, per la tutela dei propri sostenitori, nati nella regione Campania”.