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Campania, ordinanza De Luca: cartolerie, librerie e ristorazione d’asporto riapriranno dal 27 aprile

De Luca

CAMPANIA ORDINANZA DE LUCA – Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha da poco firmato una nuova ordinanza in merito all’emergenza Coronavirus. A partire dal 27 aprile potranno riaprire le librerie e le cartolerie. Anche ai ristoranti sarà concesso riaprire, ma solo per offrire il servizio di consegna a domicilio.

Campania, De Luca annuncia la nuova ordinanza attraverso Instagram

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🔴 COVID-19, ORDINANZA SU RISTORAZIONE, LIBRERIE E FESTIVITÀ Ho appena firmato l'Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e disciplina le aperture dal 27 aprile prossimo di esercizi di ristorazione, cartolerie, librerie. Si tratta di un primo passo e di un primo segno di rilancio delle attività economiche secondo una linea di responsabilità e di prudenza, che richiede da parte di tutti il rispetto rigoroso delle regole di tutela della propria e dell'altrui incolumità. Il provvedimento è articolato in maniera da diluire la mobilità nel corso della giornata ed evitare assembramenti. Sarà fondamentale rispettare tutti i dispositivi di sicurezza, pena sanzioni severe a carico degli inadempienti. Occorrerà utilizzare i prossimi giorni per sviluppare tutte le operazioni di sanificazione e igienizzazione dei locali, in qualche caso chiusi da molte settimane, per sottoporsi a visite mediche e per preparare tutte le certificazioni necessarie dal punto di vista sanitario. Scarica l’ordinanza 👇 https://bit.ly/3aoiXEM

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Campania, ordinanza De Luca: il testo

1.

Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemica, a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale:

a) sono consentite le attivita’ e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00, per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2;

b) sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2.

2.

E’ fatto obbligo, per gli esercenti e gli operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 1 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel protocollo allegato sub A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

3.

Su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1 maggio 2020, e’ fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione.

4.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni).

5.

L’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020 è confermata per quanto non modificato dal presente provvedimento.
La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri. Al Ministro della Salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell’economia e delle finanze. E’, altresì, notificata all’Unità di Crisi regionale, all’ANCI, ai Comuni della regione, alle AASSLL e ai Prefetti della Regione. E’ pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione. Ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Luca Cerchione

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