La 7ª giornata di Serie A si è conclusa tra cartellini e note stonate. Ora arriva la sosta per le nazionali, ma per i club è già tempo di pensare alle sfide in programma nel prossimo turno di campionato.
Giudice Sportivo, la decisione su Theo Hernandez e gli altri squalificati
Nel classico comunicato del Giudice Sportivo Gerardo Mastandrea, è stata annunciata la squalifica di Theo Hernandez, espulso dopo il fischio finale di Fiorentina-Milan: all’esterno rossonero è stata comminata una squalifica di due giornate, quindi salterà le partite contro Udinese e Bologna. Al suo posto agiranno uno tra Terracciano e Calabria, con Emerson Royal che prenderebbe il posto del capitano sulla destra.
Una giornata di squalifica con multa di 2mila euro, invece, per Francisco Conceicao dopo l’espulsione per somma di ammonizioni rimediata contro il Cagliari.
Di seguito vediamo i calciatori che salteranno l’8ª giornata di campionato causa squalifica.
Squalificati Serie A, il comunicato del Giudice sportivo
Squalifica per due giornate effettive di gara a Hernandez Theo Bernard F. (Milan): per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara.
Tutti gli squalificati per l’8° giornata
Theo Hernandez (Milan)
Francisco Conceicao (Juventus)
Woyo Coulibaly (Parma)
Guillermo Maripan (Torino)
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MONZA per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva una critica irrispettosa al Direttore di gara.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva critiche all’operato arbitrale.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato due bicchieri semipieni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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